Codice Deontologico
CODICE DEONTOLOGICO
PREMESSA
Pro.di.da., al fine di valorizzare le competenze dei propri Associati e garantire il rispetto delle
regole deontologiche, aggrega coloro che svolgono, professionalmente ed in modo continuativo
l’attività di vigilanza, controllo e riscossione del diritto d’autore, come tutelato nell’ambito della
normativa vigente, nonché di vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo, dell’intrattenimento
ed in altri settori affini in regime di convenzione, diretta 0 indiretta, per conto di Enti pubblici o
privati.
Il presente Codice Deontologico intende dare indicazioni sui principi di etica professionale e sui
comportamenti che ogni Associato Pro.di.da. deve tenere.
Il Codice trova applicazione in occasione di ogni attività professionale dell’Associato.
Il presente Codice Deontologico è riferito ai rapporti di ciascun Associato con l’Associazione
Pro.di.da., con gli altri Associati, con altri professionisti, con committenti ed eventuali altri portatori
di interesse.
L’iscrizione a Pro.di.da. comporta il rispetto del presente Codice Deontologico.
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 ‐ RISPETTO DELLE LEGGI , DELLO STATUTO PRO.DI.DA., DEL REGOLAMENTO E
DEL CODICE DEONTOLOGICO
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli Associati nella loro attività, nei loro reciproci rapporti
e nei confronti dei terzi.
L’Associato, con l’iscrizione a Pro.di.da. si impegna a esercitare la professione in conformità con le
leggi dello Stato, con le norme dello Statuto e del Regolamento e con l’osservanza di quanto
previsto dal presente Codice Deontologico.
ART. 2 ‐ INDIPENDENZA RISPETTO AL RUOLO, COMPITO E CONTESTO
L’Associato, nello svolgimento della propria attività, deve ispirarsi ai principi di correttezza,
collaborazione e confronto con gli altri Associati, secondo criteri di indipendenza professionale.
Il comportamento dell’Associato è improntato a dignità e decoro professionale dell’atteggiamento,
nel linguaggio e nell’immagine personale. L’Associato è consapevole di rappresentare la famiglia
professionale degli Associati Pro.di.da. e ne tutela l'immagine.
ART.3 ‐ COMPETENZA e AGGIORNAMENTO
Gli Associati, ai sensi dell’art.4 dello Statuto Pro.di.da., sono liberi professionisti, competenti nel
campo dell’attività di vigilanza, controllo e riscossione del diritto d’autore, nei settori dello
spettacolo, dell’intrattenimento ed in altri settori affini in regime di convenzione, diretta 0 indiretta,
per conto di Enti pubblici o privati.
L’Associato nell’ambito delle sue funzioni è tenuto al continuo miglioramento delle proprie
competenze, aggiornandosi sistematicamente partecipando, presso Pro.di.da. o altre strutture
riconosciute e ritenute idonee dalla medesima Pro.di.da., a corsi e/o a eventi di formazione/
aggiornamento.
Ai fini del mantenimento della qualificazione, l’Associato è tenuto a sottoporsi alla verifica
dell’aggiornamento professionale.
ART. 4 ‐ RISERVATEZZA e CORRETTEZZA
L’Associato Pro.di.da. mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere
riservato di cui venga a conoscenza in ragione del proprio ruolo e stato, riguardanti il committente,
i destinatari e l'Associazione.
L’Associato Pro.di.da. imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla lealtà,
alla trasparenza, all'onestà e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di
influenza.
Qualora emergesse contrasto fra tali comportamenti e i principi enunciati dal presente Codice
Deontologico, tutti gli Associati, per la valutazione dei comportamenti da essi posti in essere, sono
obbligati a sottoporsi al giudizio della Commissione disciplinare nominata ai sensi del Regolamento
ed eventualmente dal Comitato Direttivo, per i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal
Regolamento medesimo.
E’ opportuno che l’associato eviti situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nella Lista
e, comunque, nel dubbio richieda il parere al proprio Consiglio Direttivo
ART.5 ‐ CONCORRENZA LEALE
L’Associato Pro.di.da. promuove la propria attività presentando in modo corretto, accurato e
onesto il proprio profilo professionale.
ART 6 ‐ RAPPORTO CON I COLLEGHI
I rapporti tra Associati Pro.di.da. sono improntati allo spirito di comune appartenenza alla categoria
professionale, con collaborazione e disponibilità.
Nello svolgere un incarico in comune, l’Associato si impegna a condividere le informazioni
possedute e a coordinare il proprio con l'altrui intervento.
Art. 7 - DISPOSIZIONE FINALE
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più
ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi
REGOLAMENTAZIONE DELLE SANZIONI E
DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
PREMESSA
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a determinare l’infrazione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della
condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell’incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la
sanzione deve essere unica.
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 1 ‐ Sanzioni
Qualora l’Associato, nell’esercizio della professione, si rendesse colpevole di abuso, mancanza o
tenesse un comportamento non conforme a quanto previsto dal Codice Deontologico, al decoro o
alla dignità professionale, la Commissione disciplinare, tenendo conto della gravità del fatto, può
assegnare in modo adeguato e proporzionale alla violazione compiuta, una delle seguenti
sanzioni:
a. ammonizione,
b. censura.
La Commissione disciplinare può altresì, in caso di estrema gravità, proporre l’esclusione
dell’Associato che, comunque, deve essere deliberata dal Comitato Direttivo ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4 dello Statuto.
Il tipo e l´entità di ciascuna sanzione vengono determinati in relazione ai seguenti criteri:
1. l’intenzionalità del comportamento,
2. il grado di negligenza, imprudenza, imperizia in relazione all´evento,
3. il valore del danno o del pericolo causato,
4. la responsabilità connessa alla posizione di lavoro,
5. la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
6. il concorso fra più professionisti in accordo tra loro,
7. la ricaduta e/o reiterazione della violazione.
Art. 1.a ‐ Ammonizione
L’ammonizione consiste in un richiamo scritto comunicato all’Associato interessato con l’invito
all’osservanza dei suoi doveri, con la sollecitazione a non ripetere quanto commesso.
È inflitta in caso di abuso o mancanza di lieve entità che non ha comportato riflessi negativi sul
decoro e sulla dignità professionale.
Per tali vicende, commesse nei confronti di committenti, altri Associati o altri professionisti, la
Commissione disciplinare, a prescindere dall’eventuale procedimento disciplinare, esplora un
ulteriore tentativo di conciliazione preventiva fra le parti.
Tre (3) provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.
Art. 1.b ‐ Censura
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo, all’Associato interessato, resa pubblica.
E´ inflitta in caso di abuso o mancanza, lesivi del decoro e della dignità professionale.
Per tali vicende, commesse nei confronti di committenti, altri Associati o altri professionisti, la
Commissione disciplinare, a prescindere dall’eventuale procedimento disciplinare, esplora un
ulteriore tentativo di conciliazione preventiva fra le parti.
Tre (3) provvedimenti di censura maturati nell’arco di cinque (5) anni comportano d´ufficio
l’espulsione e la cancellazione dall’elenco.
Art. 1.c ‐ Espulsione
L’espulsione è disposta con deliberazione del Comitato direttivo, su proposta della Commissione
disciplinare, e consiste nell’interdizione a fare parte dell’Associazione.
L’espulsione viene inflitta:
d.1) in caso di tre (3) censure maturate nell´arco di cinque (5) anni,
d.2) nei casi di violazione del Codice Deontologico o di comportamenti non conformi al decoro e
alla dignità della professione con gravità tale da rendere incompatibile la permanenza
nell’Associazione,
d.3) nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre
(3) anni per fatti connessi con l´esercizio della professione.
L’espulsione comporta la cancellazione dall’elenco di Pro.di.da.
Il professionista espulso può, al termine dei due (2) anni dalla data di efficacia del provvedimento
di espulsione, fare domanda per una nuova iscrizione all’Associazione, qualora siano venute meno
le ragioni che ne hanno determinato l’interdizione, purché in possesso, al momento di
presentazione della domanda, dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento .
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 3 ‐ Competenza e svolgimento delle operazioni
Il procedimento disciplinare è di competenza dell’apposita Commissione Disciplinare, nominata dal
Comitato direttivo ai sensi dell’articolo 10, c. 1, lettera g dello Statuto.
Ai sensi del Regolamento, in ragione dell’infrazione del Codice deontologico lamentata, verrà
definita dalla Commissione disciplinare la procedura idonea per l’accertamento del comportamento
lesivo.
Art. 4 ‐ Prescrizione
Il provvedimento disciplinare si prescrive decorsi cinque (5) anni dalla data della violazione.
Art. 5 ‐ Norme finali
La presente regolamentazione è parte integrante del Codice Deontologico.
PREMESSA
Pro.di.da., al fine di valorizzare le competenze dei propri Associati e garantire il rispetto delle
regole deontologiche, aggrega coloro che svolgono, professionalmente ed in modo continuativo
l’attività di vigilanza, controllo e riscossione del diritto d’autore, come tutelato nell’ambito della
normativa vigente, nonché di vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo, dell’intrattenimento
ed in altri settori affini in regime di convenzione, diretta 0 indiretta, per conto di Enti pubblici o
privati.
Il presente Codice Deontologico intende dare indicazioni sui principi di etica professionale e sui
comportamenti che ogni Associato Pro.di.da. deve tenere.
Il Codice trova applicazione in occasione di ogni attività professionale dell’Associato.
Il presente Codice Deontologico è riferito ai rapporti di ciascun Associato con l’Associazione
Pro.di.da., con gli altri Associati, con altri professionisti, con committenti ed eventuali altri portatori
di interesse.
L’iscrizione a Pro.di.da. comporta il rispetto del presente Codice Deontologico.
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 ‐ RISPETTO DELLE LEGGI , DELLO STATUTO PRO.DI.DA., DEL REGOLAMENTO E
DEL CODICE DEONTOLOGICO
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli Associati nella loro attività, nei loro reciproci rapporti
e nei confronti dei terzi.
L’Associato, con l’iscrizione a Pro.di.da. si impegna a esercitare la professione in conformità con le
leggi dello Stato, con le norme dello Statuto e del Regolamento e con l’osservanza di quanto
previsto dal presente Codice Deontologico.
ART. 2 ‐ INDIPENDENZA RISPETTO AL RUOLO, COMPITO E CONTESTO
L’Associato, nello svolgimento della propria attività, deve ispirarsi ai principi di correttezza,
collaborazione e confronto con gli altri Associati, secondo criteri di indipendenza professionale.
Il comportamento dell’Associato è improntato a dignità e decoro professionale dell’atteggiamento,
nel linguaggio e nell’immagine personale. L’Associato è consapevole di rappresentare la famiglia
professionale degli Associati Pro.di.da. e ne tutela l'immagine.
ART.3 ‐ COMPETENZA e AGGIORNAMENTO
Gli Associati, ai sensi dell’art.4 dello Statuto Pro.di.da., sono liberi professionisti, competenti nel
campo dell’attività di vigilanza, controllo e riscossione del diritto d’autore, nei settori dello
spettacolo, dell’intrattenimento ed in altri settori affini in regime di convenzione, diretta 0 indiretta,
per conto di Enti pubblici o privati.
L’Associato nell’ambito delle sue funzioni è tenuto al continuo miglioramento delle proprie
competenze, aggiornandosi sistematicamente partecipando, presso Pro.di.da. o altre strutture
riconosciute e ritenute idonee dalla medesima Pro.di.da., a corsi e/o a eventi di formazione/
aggiornamento.
Ai fini del mantenimento della qualificazione, l’Associato è tenuto a sottoporsi alla verifica
dell’aggiornamento professionale.
ART. 4 ‐ RISERVATEZZA e CORRETTEZZA
L’Associato Pro.di.da. mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere
riservato di cui venga a conoscenza in ragione del proprio ruolo e stato, riguardanti il committente,
i destinatari e l'Associazione.
L’Associato Pro.di.da. imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla lealtà,
alla trasparenza, all'onestà e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di
influenza.
Qualora emergesse contrasto fra tali comportamenti e i principi enunciati dal presente Codice
Deontologico, tutti gli Associati, per la valutazione dei comportamenti da essi posti in essere, sono
obbligati a sottoporsi al giudizio della Commissione disciplinare nominata ai sensi del Regolamento
ed eventualmente dal Comitato Direttivo, per i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal
Regolamento medesimo.
E’ opportuno che l’associato eviti situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nella Lista
e, comunque, nel dubbio richieda il parere al proprio Consiglio Direttivo
ART.5 ‐ CONCORRENZA LEALE
L’Associato Pro.di.da. promuove la propria attività presentando in modo corretto, accurato e
onesto il proprio profilo professionale.
ART 6 ‐ RAPPORTO CON I COLLEGHI
I rapporti tra Associati Pro.di.da. sono improntati allo spirito di comune appartenenza alla categoria
professionale, con collaborazione e disponibilità.
Nello svolgere un incarico in comune, l’Associato si impegna a condividere le informazioni
possedute e a coordinare il proprio con l'altrui intervento.
Art. 7 - DISPOSIZIONE FINALE
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più
ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi
REGOLAMENTAZIONE DELLE SANZIONI E
DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
PREMESSA
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a determinare l’infrazione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della
condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell’incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la
sanzione deve essere unica.
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 1 ‐ Sanzioni
Qualora l’Associato, nell’esercizio della professione, si rendesse colpevole di abuso, mancanza o
tenesse un comportamento non conforme a quanto previsto dal Codice Deontologico, al decoro o
alla dignità professionale, la Commissione disciplinare, tenendo conto della gravità del fatto, può
assegnare in modo adeguato e proporzionale alla violazione compiuta, una delle seguenti
sanzioni:
a. ammonizione,
b. censura.
La Commissione disciplinare può altresì, in caso di estrema gravità, proporre l’esclusione
dell’Associato che, comunque, deve essere deliberata dal Comitato Direttivo ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4 dello Statuto.
Il tipo e l´entità di ciascuna sanzione vengono determinati in relazione ai seguenti criteri:
1. l’intenzionalità del comportamento,
2. il grado di negligenza, imprudenza, imperizia in relazione all´evento,
3. il valore del danno o del pericolo causato,
4. la responsabilità connessa alla posizione di lavoro,
5. la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
6. il concorso fra più professionisti in accordo tra loro,
7. la ricaduta e/o reiterazione della violazione.
Art. 1.a ‐ Ammonizione
L’ammonizione consiste in un richiamo scritto comunicato all’Associato interessato con l’invito
all’osservanza dei suoi doveri, con la sollecitazione a non ripetere quanto commesso.
È inflitta in caso di abuso o mancanza di lieve entità che non ha comportato riflessi negativi sul
decoro e sulla dignità professionale.
Per tali vicende, commesse nei confronti di committenti, altri Associati o altri professionisti, la
Commissione disciplinare, a prescindere dall’eventuale procedimento disciplinare, esplora un
ulteriore tentativo di conciliazione preventiva fra le parti.
Tre (3) provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.
Art. 1.b ‐ Censura
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo, all’Associato interessato, resa pubblica.
E´ inflitta in caso di abuso o mancanza, lesivi del decoro e della dignità professionale.
Per tali vicende, commesse nei confronti di committenti, altri Associati o altri professionisti, la
Commissione disciplinare, a prescindere dall’eventuale procedimento disciplinare, esplora un
ulteriore tentativo di conciliazione preventiva fra le parti.
Tre (3) provvedimenti di censura maturati nell’arco di cinque (5) anni comportano d´ufficio
l’espulsione e la cancellazione dall’elenco.
Art. 1.c ‐ Espulsione
L’espulsione è disposta con deliberazione del Comitato direttivo, su proposta della Commissione
disciplinare, e consiste nell’interdizione a fare parte dell’Associazione.
L’espulsione viene inflitta:
d.1) in caso di tre (3) censure maturate nell´arco di cinque (5) anni,
d.2) nei casi di violazione del Codice Deontologico o di comportamenti non conformi al decoro e
alla dignità della professione con gravità tale da rendere incompatibile la permanenza
nell’Associazione,
d.3) nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre
(3) anni per fatti connessi con l´esercizio della professione.
L’espulsione comporta la cancellazione dall’elenco di Pro.di.da.
Il professionista espulso può, al termine dei due (2) anni dalla data di efficacia del provvedimento
di espulsione, fare domanda per una nuova iscrizione all’Associazione, qualora siano venute meno
le ragioni che ne hanno determinato l’interdizione, purché in possesso, al momento di
presentazione della domanda, dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento .
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 3 ‐ Competenza e svolgimento delle operazioni
Il procedimento disciplinare è di competenza dell’apposita Commissione Disciplinare, nominata dal
Comitato direttivo ai sensi dell’articolo 10, c. 1, lettera g dello Statuto.
Ai sensi del Regolamento, in ragione dell’infrazione del Codice deontologico lamentata, verrà
definita dalla Commissione disciplinare la procedura idonea per l’accertamento del comportamento
lesivo.
Art. 4 ‐ Prescrizione
Il provvedimento disciplinare si prescrive decorsi cinque (5) anni dalla data della violazione.
Art. 5 ‐ Norme finali
La presente regolamentazione è parte integrante del Codice Deontologico.